martedì 29 gennaio 2013

ILVA: Gallo, presidente "ad hoc" pro siderurgico? Viaggetto nella Corte Costituzionale

Franco Gallo, un nuovo "Cavaliere dell'apocalisse ILVA"?

Il neo presidente e le prime dichiarazioni - un articolo fantasma, perso nel misterioso diritto della Corte Costituzionale: 

prime impressioni sul ricorso di legittimità ILVA


Franco Gallo, neo presidente dell'alta corte in singolare tempismo rispetto alle prossime decisioni sulla materia ILVA, la prima il 13 Febbraio, rilascia immediatamente dichiarazioni che parrebbero al di fuori delle linee ordinatrici che la Costituzione e le norme  integrative riservano all'alta Corte.

 

Vediamo perchè.

 

Franco Gallo diventa membro della Consulta nel 2004, nella quota di giudici che la Costituzione riserva alla scelta del presidente della Repubblica. In questo caso Carlo Azeglio Ciampi.
Un tributarista di grande esperienza, primo caso alla presidenza della Corte Costituzionale.
Nemmeno il tempo di eleggerlo e si occupa subito di ILVA, assicurando che accellererà i tempi del giudizio. Ma non solo.
Da Reuters:

"Assicuro che la Corte farà di tutto per accelerare i tempi della decisione", ha detto Gallo ai giornalisti subito dopo il suo insediamento.
Il neo presidente intende ricorrere alla "norma del regolamento che prevede il dimezzamento dei tempi processuali". Per il 13 febbraio è stata fissata la camera di consiglio in cui si deciderà sull'ammissibilità del conflitto sollevato dai pm di Taranto nei confronti del governo, relativo al decreto 'salva-Ilva'.
La Corte, invece, non ha ancora ricevuto, "ma solo letto sui giornali", che è in arrivo un altro conflitto sulla legge di conversione e un giudizio incidentale sulla legittimità della legge.
"Abbiamo capito che è urgente bilanciare il diritto al lavoro e il diritto alla vita, stiamo anticipando tutto e ridurremo i tempi del procedimento il più possibile", ha concluso Gallo.


Gli articoli della Costituzione violati dal decreto (poi legge), promulgato sul caso ILVA, sono numerosi, nell'intepretazione datane dalla procura, Gip, corte d'appello.
Secondo il fatto quotidiano gli articoli illegittimi sarebbero
1 e 3 della legge 231 del 24 dicembre scorso (conversione del decreto, N.d.A.) “per contrasto con gli articoli 2, 3, 9, 24, 25, 27, 32, 41, 101, 102, 103, 104, 107, 111, 112, 113 e 117 della Costituzione”.
 “quanto al sequestro disposto con provvedimento del 22 novembre scorso del prodotto finito e/o semilavorato dell’attività derivante dai processi produttivi degli impianti dell’Ilva già sottoposti a squestro si rileva che la previsione ex lege della commercializzazione di detti prodotti svuota di qualunque contenuto ed efficacia il provvedimento cautelare”
Del sequestro cautelare dei semilavorati, nullificato dalla legge, dice già benissimo il Gip.
E' evidente, come già in passato rilevammo, che una cosa è consentire per legge la produzione, se pur in costanza di sequestro cautelare dello stabilimento: gli altoforni rimangono dove sono, ma li si usa. La garanzia per lo Stato, rappresentato dalla procura e dal Gip, resta dove è. La causa va avanti ed un giorno si saprà quale sarà la loro sorte.
Un'altra cosa è permettere la vendita dei coils, i quali non resterebbero più nella disponibilità dei magistrati, ma terminerebbero in mani private. Determinando la cessazione di ogni effetto della misura cautelare, su cui si è peraltro nel frattempo costituito "giudicato cautelare".
Non a caso il procuratore Sebastio, pur nelle aperture a proposte della controparte, ha detto chiaramente che non procederà a mutamenti della condizione attuale, poichè potrebbero svuotare l'istanza di legittimità costituzionale. Come riporta il "comitato per Taranto":

"...l'autorità giudiziaria può assumere le sue determinazioni solo ed esclusivamente nell'ambito delle vigenti disposizioni processual-penalistiche, mentre le è vietata una qualunque decisione che dovesse invece basarsi su mere considerazioni di opportunità anche di tipo sociale ed economico, specialmente nel caso in cui tale determinazione potrebbe determinare una possibile sopravvenuta decadenza (inammissibilità) della questione di legittimità costituzionale per essere venuta meno la rilevanza della questione stessa."

Riascoltiamo, nel merito specifico della giurisprudenza della Corte Costituzionale, cosa racconta al Parlamento un insospettabile già noi da citato, l'onorevole Mantovano, giurista in quota al PDL, che da sempre (come tutti del resto) sostiene le necessità dell'azienda:




Ovviamente non è questo il luogo per una delibazione in diritto, assai sottile, della costituzionalità o meno del testo normativo... ma è di tutta evidenza come, in particolare per i coils sequestrati, la legge violi la separazione dei poteri e l'indipendenza della magistratura.
A salvaguardia dei quali si erge appunto la Corte Costituzionale.

Le parole del neo presidente, appena eletto, fanno riflettere ancor di più. E non lasciano sereni.
 Il neo presidente intende ricorrere alla "norma del regolamento che prevede il dimezzamento dei tempi processuali"
"Abbiamo capito che è urgente bilanciare il diritto al lavoro e il diritto alla vita, stiamo anticipando tutto e ridurremo i tempi del procedimento il più possibile"

di quale articolo "anticipatorio" del regolamento della Corte si tratta?
Cos'è questo bilanciamento?
Vediamo.

Il regolamento, dal sito della stessa Corte, è questo:


 Esso non prevede nè tempi, nè alcun dimezzamento. Ma cerchiamo ancora:


Nemmeno qui incontriamo tale articolo sul dimezzamento dei tempi. Andiamo oltre:

Pure qui pare vi sia nulla al riguardo.
Intanto rileviamo come tali normative siano un vero e proprio ginepraio, ovvero come l'alta corte non abbia un'organica normazione che la regoli, ma un combinato disposto di vari testi, da collazionare.
E siamo giunti al 1953:


Al di là degli infiniti rimandi tra le varie leggi, sparse in un percorso temporale che supera il cinquantennio, non c'è ancora traccia dell'articolo sull'accellerazione dei tempi.
Di più, non pare esservi una chiara indicazione in generale dei tempi in cui il giudizio debba svolgersi, se non per la fase iniziale di presentazione dell'istanza e dei requisiti per la sua corretta presentazione.

A fronte di tale "mistero" non possiamo che fermarci sul punto in specie e provare a domandare ad un costituzionalista d'età, che possa sciogliere col suo sapere il nodo generato dalla nostra ignoranza.
C'è da dire che tutto pare, tranne che semplice, addentrarsi nel dettaglio del processo costituzionale.

Tale "viaggio alle frontiere del diritto" è però servito a enucleare alcuni punti, tratti dall'ultima fonte citata, la più organica, sebbene emendata dalla successive.
Questi punti interessano da vicino la questione che ci sta a cuore, e toccano a nostro giudizio quanto dichiarato da Franco Gallo poche ore fa:

Per l'articolo 23 della legge del 1953, n.87, l'operazione effettuata da Procura e GIP è assolutamente legittima. Infatti:



L'autorità giurisdizionale, qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale o non ritenga che la questione sollevata sia manifestamente infondata, emette ordinanza con la quale, riferiti i termini ed i motivi della istanza con cui fu sollevata la questione, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso.
Giudizio sospeso, tutto resta com'è sino a delibazione dell'alta Corte. Sequestri inclusi.


Per l'articolo 24, stessa legge, l'udienza del 13 Febbraio, rivolta a stabilire l'ammissibilità della domanda, o si pronuncia positivamente oppure

L'ordinanza che respinga la eccezione di illegittimità costituzionale per manifesta irrilevanza o infondatezza, deve essere adeguatamente motivata. L'eccezione può essere riproposta all'inizio di ogni grado ulteriore del processo.

Quindi, nel caso venisse rifiutato il giudizio, dovrebbe esservi adeguata motivazione contestuale.

Infine, l'eccezione può essere ripresentata in ogni grado ulteriore.
Il che significa un'indefinita possibilità per la magistratura tarantina di interrompere il processo per provocare una decisione presso l'alta corte. 
Ciò indica un percorso assai tormentato per il futuro, accada quel che accada.
Di certo non tranquillizzante per chiunque voglia comprare da, o vendere ad, ILVA. Per esempio.

Ma veniamo al "bilanciare il diritto al lavoro ed il diritto alla vita".
Ora, l'articolo principale in merito è il 41 della carta costituzionale:

ARTICOLO 41

L’INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA È LIBERA.
NON PUÒ SVOLGERSI IN CONTRASTO CON L’UTILITÀ SOCIALE O IN MODO DA RECARE DANNO ALLA SICUREZZA, ALLA LIBERTÀ, ALLA DIGNITÀ UMANA.
LA LEGGE DETERMINA I PROGRAMMI ED I CONTROLLI OPPORTUNI PERCHÉ L’ATTIVITÀ ECONOMICA PUBBLICA E PRIVATA POSSA ESSERE INDIRIZZATA E COORDINATA A FINI SOCIALI.

La dignità e la sicurezza dei lavoratori e cittadini, nonchè la qualità minima del loro ambiente,  a parere unanime dei periti, della procura, del giudice delle indagini preliminari, della corte d'appello (cioè del sistema giurisdizionale italiano, legittimamente interpellato), sembrano minacciate gravemente dalle emissioni industriali del siderurgico.
Non a caso nemmeno i ministri che lo difendono ci vivrebbero a cuor leggero. Di tutto ciò trovate prova provata sul nostro sito. E ovunque.
I provvedimenti presi in tale legittimo contesto, tutti abbondantemente motivati e passati in giudicato, sia pure cautelare, hanno lo scopo di impedire ulteriori danni, costituire i mezzi per eventuali risarcimenti e disincentivare ulteriori attività dannose.
Il lavoro creato da attività che rechino danno (gravissimo) alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana è pertanto lavoro illegittimo.
Indegno della tutela dell'ordinamento, al pari di quello generato dalle attività criminali e mafiose, sia pure lecito in sè stesso.
Pensiamo alle attività rivolte al riciclaggio del denaro sporco, o che si affianchino ad altre, criminali: se le si scopre, non le si lascia in piedi: nonostante, per esempio, il barman del locale X, acquistato con i soldi che si scopre provenienti dall'estorsione, facesse solo il suo lavoro, egli non potrà restare dove è, come nulla fosse.

Non esiste alcuna norma costituzionale che preveda il bilanciamento di cui il neopresidente Gallo parla. L'ordine di priorità è evidente. Ineludibile.
Del resto essere sani e vivi ma disoccupati (con la possibilità di emigrare, ad esempio) è manifestamente meglio che ammalati o deceduti, ma con occupazione sino all'ultimo respiro.
La Costituzione non fa altro che recepire il buon senso.

Lungi appunto dall'esistere tale norma, ne esiste un'altra, sempre ex Legge 11 marzo 1953, n. 87 che recita così (articolo 28):

Il controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento.

"... esclude ogni valutazione di natura politica...". A noi pare invece che il presidente Gallo abbia esordito precisamente con una valutazione politica:

 Abbiamo capito che è urgente bilanciare il diritto al lavoro e il diritto alla vita...
Se ce lo consente, diremmo che è urgente decidere della questione, la quale interessa il diritto alla vita e al lavoro, di rango Costituzionale. Non "bilanciare".
Il bilanciamento necessario è stato deciso quando la Costituzione italiana fu promulgata.
Con decisione assolutamente politica: da allora la bilancia pende tutta dalla parte della vita.

I pesi decisi dalla Costituzione: La bilancia pende netta...
Non sarebbe purtroppo la prima volta che la Corte abbia agito in tal modo, ben più politico che di vaglio di legittimità.
Ad esempio per quel che riguarda l'ammissibilità dei referendum

Intravediamo, però, l'estrema difficoltà del reperire cavilli in grado di evitare la censura costituzionale alla legge pro ILVA.


Riteniamo, inoltre, che la Corte, dovesse pilatescamente sfuggire alle sue responsabilità, inferirebbe un colpo gravissimo all'ordinamento democratico di cui costituisce pietra angolare.
E quindi a sè medesima, alle sue funzioni, al suo stesso potere.

Noi saremo qui a vegliare ed a fare il nostro. Al di là di ogni acquiescenza dei media professionali.

P.s. Alla fine l'articolo si trovò. Ed insieme le nuove ordinanze - ricorso del GIP, depositate presso la cancelleria della Corte Costituzionale!

Leggete qui:

http://corporeuscorpora.blogspot.it/2013/02/ilva-corte-costituzionale-depositati-i.html

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