martedì 27 novembre 2012

Decreto n.90, 23 maggio 2008 (convertito 14 Luglio): una sorte simile per ILVA?



Il giurista, per il grande Arcimboldo

Un post per giuristi.

A seguire la legge che consentì una soluzione d'imperio alla congestione della raccolta e dello smaltimento rifiuti in Campania, introducendo elementi di legislazione emergenziale, essenzialmente anticostituzionali. 

In neretto i commi di maggior interesse ai fini di una (teorica), assai pericolosa, applicazione al caso ILVA. Da parte di un governo che non gode nemmeno del crisma democratico elettorale.

Dall'articolo 6 in poi le disposizioni riguardano prettamente lo smaltimento dei rifiuti e non hanno in questo contesto alcun interesse.

Riservo le mie considerazioni in merito a prossima pubblicazione.

 

 

                      

Testo del decreto legge n.90 del 23 maggio 2008 recante: «Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nei settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile» con le modifiche apportate dal Parlamento in sede di conversione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 9 e 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53;

Visto il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;

Visto il decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290;

Visto il decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare adeguate iniziative volte al definitivo superamento dell'emergenza nel settore dei rifiuti in atto nel territorio della regione Campania;

Considerata la gravita' del contesto socio-economico-ambientale derivante dalla situazione di emergenza in atto, suscettibile di compromettere gravemente i diritti fondamentali della popolazione della regione Campania, attualmente esposta a rischi di natura igienico-sanitaria ed ambientale;
Considerate le ripercussioni in atto sull'ordine pubblico;

Tenuto conto della necessita' e dell'assoluta urgenza di individuare discariche utilizzabili per conferire i rifiuti urbani prodotti nella regione Campania;

Considerato il continuo svilupparsi di incendi dei rifiuti attualmente stoccati presso gli impianti di selezione e trattamento, ovvero abbandonati sull'intero territorio campano, e della conseguente emissione di sostanze altamente inquinanti nell'atmosfera;



Ravvisata l'ineludibile esigenza di disporre per legge l'individuazione e la realizzazione delle discariche necessarie per lo smaltimento dei rifiuti, tenuto conto delle tensioni sociali che rendono oltremodo critica la localizzazione degli impianti a servizio del ciclo di smaltimento dei rifiuti, con riflessi dannosi di portata imprevedibile per la salute delle popolazioni della regione, e della conseguente necessita' di procedere immediatamente allo smaltimento dei rifiuti giacenti o comunque sversati sulle strade e nei territori urbani ed extraurbani;

Ritenuto altresi' di inserire le misure emergenziali in un quadro coerente con l'esigenza del definitivo superamento del problema dello smaltimento dei rifiuti in Campania, anche individuando soluzioni alternative al conferimento in discarica dei rifiuti urbani mediante il relativo smaltimento in impianti di termodistruzione;

Ritenuta la necessita' di disporre in via legislativa interventi di bonifica e di compensazione ambientale finalizzati ad assicurare adeguata tutela al territorio della regione Campania, nonche' interventi per la raccolta differenziata dei rifiuti nello stesso
territorio;

Tenuto conto degli esiti dei molteplici procedimenti giudiziari che hanno evidenziato il coinvolgimento della criminalita' organizzata nelle attivita' di gestione dei rifiuti nella regione Campania e considerata la necessita' di fornire adeguate risposte, anche in termini di efficienza, nello svolgimento delle attivita' di indagine in ordine ai reati commessi nell'ambito delle predette attivita' di gestione dei rifiuti;

Tenuto conto dei reiterati e motivati provvedimenti giudiziari cautelari che hanno disposto il sequestro degli impianti di produzione dei combustibili da rifiuti (CDR) esistenti nella regione Campania;

Viste le sentenze della Corte Costituzionale n. 237 e n. 239, del 18 - 26 giugno 2007, emesse nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;

Vista la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 27187 del 28 dicembre 2007, sulla giurisdizione del Giudice amministrativo sui procedimenti cautelari in materia di gestione dei rifiuti;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della giustizia, dell'interno, della difesa, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e dell'economia e delle finanze;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2008;

E m a n a

il seguente decreto-legge:



ARTICOLO 1

Nomina del Sottosegretario di Stato presso la presidenza del Consiglio dei ministri


1. Al Dipartimento della protezione civile della presidenza del Consiglio dei ministri è attribuito il coordinamento della complessiva azione di gestione dei rifiuti nella regione Campania per il periodo emergenziale stabilito ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n.225.

2. In deroga all’articolo 1, commi 376 e 377, all’articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n.244 agli articoli 2, 5 e 10 della legge 23 agosto 1988, n.400, e agli articoli 4, 14 e 16. del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, in via di assoluta irripetibilità e straordinarietà per far fronte alla gravissima situazione in corso, e, comunque, fino al 31 dicembre 2009, alla soluzione dell’emergenza rifiuti nella regione Campania è preposto un Sottosegretario di Stato presso la presidenza del Consiglio dei ministri, di seguito denominato: «il Sottosegretario di Stato»; per tale incarico, in via eccezionale e in deroga alle disposizioni degli articoli 1 e 2 della legge 20 luglio 2004, n.215, può essere nominato il Capo del Dipartimento della protezione civile, di cui resta fermala competenza ad esercitare in tale veste i compiti attinenti alla protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n.225, nonché alla materia di cui all’articolo 5-bis, comma 5, del decreto legge 7 settembre 2001, n.343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n.401, nell’ambito degli indirizzi del competente Sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in sostituzione dei Commissari delegati di cui all’articolo 1 delle ordinanze del presidente del Consiglio dei ministri in data 11 gennaio 2008, n.3639, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» n.9 dell’11 gennaio 2008, e in data 30 gennaio 2008, n.3653, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» n.28 del 2 febbraio 2008, il Sottosegretario di Stato, con proprio decreto, provvede alla nomina di uno o più capi missione con compiti di amministrazione attiva da esercitarsi su delega, che subentrano ai Commissari delegati in carica, definendo le strutture di supporto sia sotto il profilo dell’organizzazione che del funzionamento, in sostituzione delle strutture delle 'gestioni commissariali.

4. Con ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n.225, disciplinato il subentro nelle competenze commissari sulla base di quanto previsto dal presente articolo, con utilizzo delle risorse umane e strumentali a disposizione delle gestioni esistenti. Alle attività di cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse disponibili sulle gestione esistenti e, invia residuale, sul Fondo per la protezione civile per la parte preordinata alla gestione delle emergenze. Le risorse giacenti sulle contabilità speciali intestate Commissari delegati confluiscono su apposita contabilità speciale intestata al Sottosegretario di Stato.



ARTICOLO 2

Attribuzioni del Sottosegretario di Stato



1. Ai fini della soluzione dell’emergenza rifiuti nella regione Campania, il Sottosegretario di Stato, anche in deroga a specifiche disposizioni legislative e regolamentari in materia ambientale, paesaggistico-territoriale, di pianificazione del territorio e della difesa del suolo, nonché igienico-sanitaria, e fatto salvo l’obbligo di assicurare le misure indispensabili alla tutela della salute dell’ambiente previste dal diritto comunitario, provvede, mediante procedure di affidamento coerenti con la somma urgenza o con la specificità delle prestazioni occorrenti, all’attivazione dei siti da destinare a discarica, così come individuati nell’articolo 9.

1-bis. Il Capo del Dipartimento della protezione civile per lo svolgimento delle funzioni di Sottosegretario di Stato non percepisce ulteriori emolumenti.

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, del decreto legge 9 ottobre 2006, n.263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n.290, così come sostituito dall’articolo 2 del decreto legge 11 maggio 2007, n.61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n.87, il Sottosegretario di Stato può altresì utilizzare le procedure di cui all’articolo 43 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327, con previsione di indennizzo che tenga conto delle spese sostenute rivalutate a norma di legge, ovvero mediante procedure espropriative, per l’acquisizione di impianti, cave dismesse o abbandonate ed altri siti per lo stoccaggio o lo smaltimento di rifiuti, a valere sul fondo di cui all’articolo 17. Il Sottosegretario di Stato è altresì autorizzato a porre in essere, d’intesa con il ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le procedure sopra descritte, misure di recupero e riqualificazione ambientale nei limiti delle risorse del Fondo di cui all’articolo 17.

3. Al fine di evitare interruzioni o turbamenti alla regolarità della complessiva azione digestione dei rifiuti e della connessa realizzazione dei necessari interventi ed opere, ivi compresi i termovalorizzatori, le discariche di servizio, i siti di stoccaggio provvisorio e ogni altro impianto, il Sottosegretario di Stato può disporre l’acquisizione di ogni bene mobile funzionale al corretto espletamento delle attività di propria competenza, riconoscendo al proprietario gli indennizzi relativi alle spese sostenute rivalutate a norma di legge, a valere sul fondo di cui all’articolo 17.

4. I siti, le aree e gli impianti comunque connessi all’attività di gestione dei rifiuti costituiscono aree di interesse strategico nazionale, per le quali il Sottosegretario di Stato provvede ad individuare le occorrenti misure, anche di carattere straordinario, di salvaguardia e di tutela per assicurare l’assoluta protezione e l’efficace gestione.

5. Fatta salva l’ipotesi di più grave reato, chiunque si introduce abusivamente nelle aree di interesse strategico nazionale ovvero impedisce o rende più difficoltoso l’accesso autorizzato alle aree medesime è punito a norma dell’articolo 682 del Codice penale.

6. I poteri di urgenza, previsti dalla normativa vigente in materia ambientale e di igiene pubblica comunque connessi alla gestione dei rifiuti della regione Campania, o comunque anche indirettamente interferenti sulla gestîone stessa, sono esercitati dalle autorità competenti, d’intesa con il Sottosegretario di Stato.

7. Al fine di assicurare piena effettività agli interventi ed alle iniziative occorrenti per fronteggiare l’emergenza in atto nella regione Campania, il Sottosegretario di Stato è assistito dalla forza pubblica ed a tale fine le autorità di pubblica sicurezza e le altre autorità competenti garantiscono piena attuazione alle determinazioni del Sottosegretario medesimo. Il Sottosegretario di Stato richiede altresì l’impiego delle Forze armate per l’approntamento dei cantieri e dei siti, per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, nonché il concorso delle Forze armate stesse unitamente alle Forze di polizia, per la vigilanza e la protezione dei suddetti cantieri e siti.

7-bis. Senza compensi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle vigenti ordinanze di protezione civile, il personale delle Forze armate impiegato per lo svolgimento delle attività di vigilanza e protezione, di cui al comma 7, agisce con le funzioni di agente di pubblica sicurezza e può procedere all’identificazione e all’immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto a norma dell’articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n.152, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l’incolumità di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini di identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il personale delle Forze armate accompagna le persone indicate presso i più vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell’Arma dei carabinieri. Nei confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni dell’articolo 349 del Codice di procedura penale.

8. Il Sottosegretario di Stato richiede alle autorità competenti, in termini di stretta funzionalità rispetto alle competenze di cui al presente articolo, l’adozione di ogni provvedimento necessario all’esercizio delle prerogative di pubblica sicurezza previste dal relativo Testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773.

8-bis. Il rimborso degli oneri derivanti dal concorso reso dalle amministrazioni dello Stato per le finalità di cui al presente decreto è effettuato dal soggetto delegato mediante apposito versamento all’entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione allo stato di previsione dell’amministrazione interessata, nei limiti delle risorse di cui all’articolo 17.

9. Fatta salva l’ipotesi di più grave reato, chiunque impedisce, ostacola o rende più difficoltosa l’azione di gestione dei rifiuti è punito a norma dell’articolo 340 del Codice penale.

10. Chiunque distrugge, deteriora o rende inservibili, in tutto o in parte, componenti impiantistiche e beni strumentali connessi con la gestione dei rifiuti, è punito ai sensi dell’articolo 635, secondo comma, del Codice penale.

11. Il Sottosegretario di Stato, in ragione del fondato pe-ricolo di interruzione, di ostacolo o di alterazione della regolare attività digestione dei rifiuti, può disporre, con proprio provvedimento, la precettazione dei lavoratori a qualsiasi titolo impiegati nell’attività di gestione medesima, ai sensi dell’articolo 8 della legge 12 giugno 1990, n.146, e successive modificazioni.

12. Nel caso di indisponibilità, anche temporanea, del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti derivante da qualsiasi causa, il Sottosegretario di Stato è autorizzato al ricorso ad interventi alternativi anche attraverso il diretto conferimento di incarichi ad altri soggetti idonei, a valere sulle risorse dei comuni interessati già destinate alla gestione dei rifiuti.

12-bis. Il Sottosegretario di Stato, sessanta giorni prima della cessazione dello stato di emergenza, presenta al Parlamento una relazione nella quale quantifica tutti gli oneri relativi agli interventi realizzati a carico delle risorse di cui all’articolo 17, indicando puntualmente e in modo motivato le esigenze in atto, le risorse disponibili e i soggetti pubblici e privati ai quali verranno affidati gli oneri della gestione ordinaria del ciclo dello smaltimento dei rifiuti della regione Campania.



ARTICOLO 3

Competenza dell’autorità Giudiziaria nei procedimenti penali relativi alla gestione dei rifiuti nella regione Campania


1. Nei procedimenti relativi ai reati, consumati o tentati, riferiti alla gestione dei rifiuti ed ai reati in materia ambientale nella regione Campania, nonché in quelli connessi a norma dell’articolo 12 del Codice di procedura penale, attinenti alle attribuzioni del Sottosegretario di Stato di cui all’articolo 2 del presente decreto, le funzioni di cui al comma 1, lettera a), dell’articolo 51 del Codice di procedura penale sono attribuite al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, îl quale le esercita anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n.106, e successive modificazioni.

2. Nei procedimenti indicati al comma 1 le funzioni di giudice per le indagini preliminari e dell’udienza preliminare sono esercitate da magistrati del Tribunale di Napoli. Sulle richieste di misure cautelari personali e reali decide lo stesso tribunale in composizione collegiale. Non si applicano le previsioni dell’articolo 321, comma 3-bis, del Codice di procedura penale.

3. Nei procedimenti indicati nel comma 1 nei quali si ravvisa il coinvolgimento della criminalità organizzata, si applicano le disposizioni dell’articolo 371-bis del Codice di procedura penale in materia di attività del Procuratore nazionale antimafia.

4. Nei casi previsti dal comma 1, se ne fa richiesta il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate presso il giudice competente da un magistrato designato dallo stesso Procuratore della Repubblica.
5. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai procedimenti in corso prima della data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali non è stata esercitata l’azione penale. A cura del magistrato che procede, non oltre dieci giorni dalla medesima data, gli atti dei relativi procedimenti sono trasmessi al Procuratore della Repubblica o al giudice indicati nei commi 1 e 2.

6. Le misure cautelari eventualmente disposte prima della data di entrata in vigore del presente decreto, o convalidate da giudice diverso da quello indicato al comma 2, cessano di avere effetto se entro venti giorni dalla trasmissione degli atti il giudice competente non provvede a norma degli articoli 292, 317 e 321 del Codice di procedura penale.

7. Il ministro della Giustizia, sentito per quanto di competenza il Consiglio superiore della magistratura, adotta le necessarie misure di redistribuzione dei magistrati in servizio e di riallocazione del personale amministrativo in servizio, ivi compreso quello in servizio presso i tribunali militari e la Corte militare d’appello, di intesa con il ministro della Difesa, al fine di potenziare gli uffici giudiziari di Napoli in funzione delle aumentate esi-genze derivanti dall’applicazione del presente articolo. Agli oneri derivanti dal trattamento di trasferimento, ove spettante, si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 17.

8. Per tutta la durata dell’emergenza, le aree destinate a discarica ed a siti di stoccaggio di cui all’articolo 9, nonché quelle individuate con provvedimento del Sottose-gretario di Stato, possono essere sottoposte a sequestro preventivo quando ricorrono gravi indizi di reato, sempreché il concreto pregiudizio alla salute e all’ambiente non sia altrimenti contenibile.

9. Le disposizioni del presente articolo cessano di avere efficacia al termine dello stato emergenziale in relazione al quale è emanato il presente decreto, salvo che per i fatti commessi durante lo stato emergenziale stesso.



ARTICOLO 4

Tutela giurisdizionale



1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto legge 30 novembre 2005, n.245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006,.n.21, con le risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie, anche in ordine alla fase cautelare, comunque attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti dell’amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati. La giurisdizione di cui sopra si intende estesa anche alle controversie relative a diritti costituzionalmente tutelati. 2. Le misure cautelari, adottate da una autorità giudiziaria diversa da quella di cui al comma 1, cessano di avere effetto ove non riconfermate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dall’autorità giudiziaria competente ai sensi del presente articolo.



ARTICOLO 5

Terrnovalorizzatori di Acerra (Na), Santa Maria La Fossa (Ce) e Salerno



1. Al fine di consentire il pieno rientro dall’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, in deroga al parere della Commissione di valutazione di impatto ambientale in data 9 febbraio 2005, fatte salve le indicazioni a tutela dell’ambiente e quelle concernenti le implementazioni impiantistiche migliorative contenute nel medesimo parere e nel rispetto dei limiti di emissione ivi previsti, è autorizzato, presso il termovalorizzatore di Acerra, il conferimento ed il trattamento dei rifiuti aventi i seguenti codici Cer: 19.05.01; 19.05.03; 19.12.12; 19.12.10; 20.03.01; 20.03.99, per un quantitativo massimo complessivo annuo pari a 600.000 tonnellate.

2. Ai sensi de11’articolo 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.59, e successive modificazioni, e tenuto conto del parere della Commissione di valutazione di impatto ambientale di cui al comma i del presente articolo, nonché della consultazione già intervenuta con la popolazione interessata, è autorizzato l’esercizio del termovalorizzatore di Acerra, fatti salvi i rinnovi autorizza-tivi periodici previsti dal citato decreto legislativo.

2-bis. La struttura del Sottosegretario di Stato mette a disposizione tutte le informazioni riguardanti le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 e le relative procedure, e ne informa la Commissione europea conformemente all’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 85/337/Cee del Consiglio, del 27 giugno 1985, e successive modificazioni.

3. Fermo quanto previsto dall’articolo 3 dell’ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri in data 16 gennaio 2008, n.3641, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» n.20 del 24 gennaio 2008, e dall’articolo 2, comma 2, dell’ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri in data 17 aprile 2008 n.3669, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» n.101 del 30 aprile 2008, circa la realizzazione dell’impianto di termodistruzione nel comune di Salerno, è altresì autorizzata la realizzazione del termovalorizzatore di Santa Maria La Fossa (Ce), conformemente al parere positivo con prescrizioni reso dalla Commissione di valutazione di impatto ambientale, fatta eccezione per quanto previsto in tema di rifiuti ammessi a conferimento, per la cui individuazione si provvede in sede di autorizzazione all’esercizio ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo i8 febbraio 2005, Il. 59, e successive modificazioni.



ARTICOLO 6

Impianti di selezione e trattamento e di termovalorîzzazione dei rifiuti


1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2 del decreto legge 11 maggio 2007, n.61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n.87, deve essere realizzata una valutazione in ordine al valore dei seguenti impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, anche ai fini dell’eventuale acquisizione a titolo oneroso da parte della stessa società affidataria del servizio di gestione dei rifiuti, che tenga conto dell’effettiva funzionalità, della vetustà e dello stato di manutenzione degli stessi: Caivano (Na), Tufino (Na), Giugliano (Na), Santa Ma-ria Capua Vetere (Ce), Avellino - località Pianodardine, Battipaglia (Sa) e Casalduni (Bn), nonché del termovalorizzatore di Acerra (Na). Detta valutazione è effettuata da una Commissione composta da cinque componenti di comprovata professionalità tecnica, nominati dal presidente della Corte d’appello di Napoli, con spese a carico delle parti private interessate e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. All’esito della procedura di valutazione di cui al comma 1, gli impianti di selezione e trattamento possono essere convertiti in impianti per il compostaggio di qualità e per le attività connesse alla raccolta differenziata ed al recupero, per la trasferenza dei rifiuti urbani, nonché per la produzione di combustibile da rifiuti di qualità (CDR-Q) da utilizzarsi in co-combustione nei cementifici e nelle centrali termoelettriche. A tale fine, il Sottosegretario di Stato dispone per la progettazione, la realizzazione e la gestione, in termini di somma urgenza delle conseguenti opere necessarie, nell’ambito delle risorse del Fondo di cui all’articolo 17, entro un limite di spesa di curo 10.900.000.




ARTICOLO 6-bis

Impianti di selezione e trattamento dei rifiuti-termovalorizzatore di Acerra



1. Allo scopo di favorire il rientro nelle competenze degli enti che vi sono ordinariamente preposti, è trasferita alle province della regione Campania la titolarità degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, di cui all’articolo 6, ubicati nei rispettivi ambiti territoriali. Le province rimangono estranee alle situazioni debitorie e ereditarie insorte anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge 17 giugno 2008, n.107.

2. Le province della regione Campania, nelle more dell’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, si avvalgono, in via transitoria e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, delle risorse umane e strumentali strettamente afferenti alla gestione degli impianti di cui al comma 1.

3. In attesa della definizione delle procedure previste dal comma 2, il Sottosegretario di Stato richiede, in via transitoria e non oltre il 31 dicembre 2009, l’impiego delle Forze armate per la conduzione tecnica e operativa degli impianti predetti.

4. Resta fermo l’obbligo del completamento del termovalorizzatore di Acerra (Na) per le società già affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti nella regione Campania.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il presidente della regione Campania provvede all’aggiornamento del piano regionale di gestione dei rifiuti sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.

6. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 2 si provvede a valere sulla tariffa di smaltimento dei rifiuti.



ARTICOLO 6-ter

Disciplina tecnica per il trattamento dei rifiuti



1. Nelle more dell’espletamento delle procedure di valutazione di cui all’articolo 6, comma 1, è autorizzato, presso gli impianti ivi indicati, il trattamento meccanico dei rifiuti urbani, per i quali, all’esito delle relative lavorazioni, si applica in ogni caso, fermo quanto dispo-sto dall’articolo 18, la disciplina prevista per i rifiuti codice Cer 19.12.12, Cer 19.12.02, Cer 19.05.01; presso i medesimi impianti sono altresì autorizzate le attività di stoccaggio e di trasferenza dei rifiuti stessi.

2. Fermo quanto disposto dall’articolo 18, e in deroga alle disposizioni di cui all’allegato D alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, i rifiuti comunque provenienti dagli impianti di cui al comma 1 del presente articolo sono destinati ad attività di recupero ovvero di smaltimento secondo quanto previsto dagli allegati B e C alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni, e, ai fini delle successive fasi di gestione, detti rifiuti sono sempre assimilati, per quanto previsto dall’articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, come modificato dall’articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4, alla tipologia di rifiuti avente codice Cer 20.03.01.



ARTICOLO 7

Misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche statali



1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell’incremento dell’efficienza procedimentale, il numero dei commissari che compongono la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale di cui all’articolo 9 del decreto del presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.90, è ridotto da sessanta a cinquanta, ivi inclusi il presidente e il segretario. Entro trenta giorni dalla da-ta di entrata in vigore del presente decreto il ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei cinquanta commissari, in modo da assicurare un congruo rappor-to di proporzione fra i diversi tipi di competenze ed esperienze da ciascuno di essi apportate. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, di natura regolamentare, al riordino della commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale.

2. All’articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le direzioni sono coordinate da un Segretario generale. Al conferimento dell’incarico di cui al periodo pre-cedente si provvede ai sensi dell’articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165». La copertura dei relativi oneri è assicurata mediante soppressione di un posto di funzione di livello dirigenziale generale effettivamente ricoperto di cui all’articolo 1, comma 3, del regolamento di cui al decreto del presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n.261, nonché mediante la soppressione di posti di funzione di livello dirigenziale non generale, effettivamente ricoperti, in modo da garantire l’invarianza della spesa. Ai sensi de11’articolo 14 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, sono stabilite le modalîtà tecniche, finanziarie e organizzative degli uffici di diretta collaborazione, anche relativamente all’esigenza di graduazione dei compensi, nel rispetto del principio di invarianza della spesa.



3. Soppresso.



ARTICOLO 8

Termovalorizzatore di Napoli, ecoballe e stoccaggi



1. Al fine di raggiungere un’adeguata capacità complessiva di smaltimento dei rifiuti prodotti nella regione Campania, il Sottosegretario di Stato è autorizzato alla realizzazione di un impianto di termovalorizzazione nel territorio del comune di Napoli, mediante l’applicazione delle migliori tecnologie disponibili a salvaguardia della salute della popolazione e dell’ambiente. Il sindaco del comune di Napoli individua, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il sito del predetto impianto. In caso di mancato rispetto del predetto termine di trenta giorni, il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, delibera, in via sostitutiva, circa l’individuazione del sito da destinare alla realizzazione dell’impianto di termovalorizzazione, anche in deroga alle previsioni edilizie ed urbanistiche vigenti.

2. Nelle more del funzionamento a regime del sistema di smaltimento dei rifiuti della regione Campania di cui al presente decreto e ferma restando la necessità di adottare misure di salvaguardia ambientale e di tutela igienico-sanitaria, è autorizzato l’esercizio degli impianti in cui i rifiuti, aventi codice Cer 19.12.10, 19.12,12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01 e 20.03.99 sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e sono altresì autorizzati lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento e il deposito temporaneo limitatamente ai rifiuti aventi i medesimi codici sopra richiamati.

3. Soppresso.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte a valere sulle risorse di cui all’articolo 17.



ARTICOLO 8-bis

Misure per favorire la realizzazione dei termovalorizzatori



1. Per superare la situazione di emergenza e per assicurare una adeguata capacità complessiva di smaltimento dei rifiuti prodotti in Campania, per gli impianti di termovalorizzazione localizzati nei territori dei comuni di Salerno, Napoli e Santa Maria La Fossa (Ce), il ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta motivata del Sottosegretario di Stato, definisce, con riferimento alla parte organica dei rifiuti stessi, le condizioni e le modalità per concedere, con propri decreti, i finanziamenti e gli incentivi pubblici di competenza statale previsti dalla deliberazione del Comitato interministeriale prezzi n.6 del 29 aprile 1992, anche in deroga ai commi 1117 e 1118 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, e successive modificazioni, e al comma 137 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.244.



ARTICOLO 9 Discariche



1. Allo scopo di consentire lo smaltimento in piena sicurezza dei rifiuti urbani prodotti nella regione Campania, nelle more dell’avvio a regime della funzionalità dell’intero sistema impiantistico previsto dal presente decreto, nonché per assicurare lo smaltimento dei rifiuti giacenti presso gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti urbani e presso i siti di stoccaggio provvisorio, è autorizzata la realizzazione, nel pieno rispetto della normativa comunitaria tecnica di settore, dei siti da destinare a discarica presso i seguenti comuni: Sant’Arcangelo Trimonte (Bn) – località Nocecchie; Savignano Irpino (Av) – località Postarza; Serre (Sa) – località Macchia Soprana; nonché presso i seguenti comuni: Andretta (Av) – località Pero Spaccone (Formicoso); Terzigno (Na) – località Pozzelle e località Cava Vitiello; Napoli località Chiaiano (Cava del Poligono – Cupa del cane); Caserta – località Torrione (Cava Mastroianni); Santa Maria La Fossa (Ce) – località Ferrandelle; Serre (Sa) – località Valle della Masseria.

2. Gli impianti di cui al comma 1 sono autorizzati allo smaltimento dei rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER: 19.12.12; 19.05.01; 19.05.03; 20.03.01; 19.01.12;

19.01.14; 19.02.06 e 20.03.99, fermo restando quanto previsto dal comma 3; presso i suddetti impianti è inoltre autorizzato, nel rispetto della distinzione tra categorie di discariche di cui alla normativa comunitaria tecnica di settore, lo smaltimento dei rifiuti contraddistinti dai se-guenti codici CER: 19.01.11*; 19.01.13*; 19.02.05*, nonché 19.12.11* per il solo parametro "idrocarburi totali", provenienti dagli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti urbani, alla stregua delle previsioni derogatorie di cui all’articolo 18.

3. Ai fini dello smaltimento nelle discariche di cui al comma 1, i rifiuti urbani oggetto di incendi dolosi o colposi sono assimilati ai rifiuti aventi codice CER: 20.03.99, salva diversa classificazione effettuata dal gestore prima del conferimento in discarica.

4. Presso le discariche presenti nel territorio della regione Campania è autorizzato anche il pretrattamento del percolato da realizzarsi tramite appositi impianti ivi installati.

5. In deroga alle disposizioni relative alla valutazione di impatto ambientale (Via) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4, nonché alla pertinente legislazione regionale in materia, per la valutazione relativa all’apertura delle discariche e all’esercizio degli impianti, il Sottosegretario di Stato procede alla convocazione della conferenza dei servizi che è tenuta a rilasciare il proprio parere entro e non oltre sette giorni dalla convocazione. Qualora il parere reso dalla conferenza dei servizi non intervenga nei termini previsti dal presente comma, il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, si esprime in ordine al rilascio della Via entro i sette giorni successivi. Qualora il parere reso dalla conferenza dei servizi sia negativo, il Consiglio dei ministri si esprime entro i sette giorni successivi.

6. L’articolo 1 del decreto legge 11maggio 2007, n.61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n.87, è abrogato.

7. Con ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n.225, sono definite, d’intesa con il ministero dell’Economia e delle finanze, le discipline specifiche in materia di benefici fiscali e contributivi in favore delle popolazioni residenti nei comuni sedi di impianti di discarica, previa individuazione della specifica copertura finanziaria, con disposizione di legge.

7-bis. Fatte salve le intese ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legge 9 ottobre 2006, n.263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n.290, fino alla cessazione dello stato di emergenza di cui all’articolo 19 del presente decreto, è vietato il trasferimento, lo smaltimento o il recupero di rifiuti in altre regioni. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8. Il primo periodo del comma 4 dell’articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, è così sostituito: «Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti.».

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, a eccezione del comma 7, si fa fronte a valere sulle risorse di cui all’articolo 17.



ARTICOLO 10

Impianti di depurazione



1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9, comma 4, sono autorizzate presso gli impianti di depurazione delle acque reflue, siti nella regione Campania, le attività di pretrattamento, trattamento e smaltimento del percolato prodotto dalle discariche regionali.

2. In deroga alle disposizioni in materia di disciplina degli scarichi di cui all’articolo 18, è autorizzata, per il periodo di tempo strettamente necessario e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, l’immissione nei corpi idrici ricettori degli scarichi provenienti dagli impianti di depurazione, in una misura che non superi di oltre il 50 per cento i limiti fissati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni, previa valutazione da parte di un apposito gruppo di lavoro, istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal Sottosegretario di Stato e composto da esperti individuati nell’ambito delle amministrazioni statali e regionali competenti per materia, cui non spetta alcun compenso, emolumento o rimborso spese, avente il compito di valutare, in relazione agli obiettivi di qualità previsti dalle direttive 2000/60/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e 2006/11/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, attraverso un’apposita pianificazione di monitoraggi continui, la presunta entità e durata degli effetti in relazione alle specifiche caratteristiche ambientali e del sistema antropico dei siti che ospitano i predetti impianti, nonché di proporre agli enti territorialmente competenti le eventuali misure di salvaguardia.



ARTICOLO 11

Raccolta differenziata



1. Ai comuni della regione Campania che non raggiungano l’obiettivo minimo di raccolta differenziata pari al 25 per cento dei rifiuti urbani prodotti entro il 31 dicembre 2009, al 35 per cento entro il 31 dicembre 2010 e al 50 per cento entro il 31 dicembre 2011, fissati dal Piano regionale dei rifiuti adottato con ordinanza del Commissario delegato per l’emergenza dei rifiuti n.500 del 30 dicembre 2007, è imposta una maggiorazione sulla tariffa di smaltimento dei rifiuti indifferenziati pari rispettivamente al 15 per cento, al 25 per cento e al 40 per cento dell’importo stabilito per ogni tonnellata di rifiuto conferita agli impianti di trattamento e smaltimento.

2. Il Sottosegretarîo di Stato verifica il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, adottando le opportune misure sostitutive, anche mediante la nomina di commissari ad acta, nei confronti delle amministrazioni che non abbiano rispettato gli obiettivi medesimi, nell’ambito delle risorse di bilancio disponibili delle stesse amministrazioni.

3. L’articolo 4, comma 1, del decreto legge 9 ottobre 2006, n.263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n.290, è abrogato.

4. Per il monitoraggio della raccolta differenziata, i sindaci dei comuni della regione Campania inviano mensilmente al Sottosegretario di Stato i dati di produzione dei rifiuti e di raccolta differenziata, da pubblicare mediante modalità individuate dal Sottosegretario di Stato, nell’ambito delle risorse disponibili del bilancio degli enti locali interessati e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. I presidenti delle province della regione Campania, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adottano le necessarie iniziative per disincentivare l’utilizzo dei beni "usa e getta", fatta eccezione per i materiali compostabili. Tale norma non si applica alle strutture sanitarie e veterinarie a carattere pubblico e privato.

6. I sindaci dei comuni della regione Campania, anche in forma associata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, promuovono ogni occorrente iniziativa per favorire il compostaggio domestico dei rifiuti organici, nell’ambito delle risorse disponibili del bilancio degli enti locali interessati e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7. Presso le sedi della pubblica amministrazione, della grande distribuzione, delle imprese con personale dipendente superiore a cinquanta unità e dei mercati all’ingrosso e ortofrutticoli della regione Campania è fatto obbligo di provvedere alla raccolta differenziata; i rappresentanti legali degli enti predetti rendono al Sottosegretario di Stato, con cadenza trimestrale, i dati della raccolta differenziata operata.

8. Nelle more della costituzione delle società provinciali di cui all’articolo 20 della legge della regione Campania 28 marzo 2007, n.4, modificato dall’articolo 1 della legge della regione Campania 14 aprile 2008, n.4, i consorzi di bacino delle province di Napoli e Caserta, istituiti con legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n.10, sono sciolti e riuniti in un unico consorzio, la cui gestione è affidata a un soggetto da individuare con successivo provvedimento del Sottosegretario di Stato.

9. Ai mezzi e alle attrezzature necessari all’attivazione della raccolta differenziata, nei comuni afferenti ai consorzi di cui al comma 8, si fa fronte con i corrispettivi previsti dall’accordo quadro Anci-Conai sottoscritto il 14 dicembre 2004, per il conferimento dei rifiuti di imballaggio devoluti a tale scopo alla apposita contabilità. Tali corrispettivi sono destinati all’acquisto delle attrezzature e al noleggio dei mezzi necessari all’attivazione del-la raccolta differenziata.

10. Il Conai, con oneri a proprio carico, è tenuto a predisporre ed effettuare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in collaborazione con i capi missione, una capillare campagna di comunicazione finalizzata a incrementare i livelli di raccolta differenziata nei comuni della regione Campania. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, a definire le modalità tecniche, finanziarie e organizzative necessarie ad assicurare l’uniformità di indirizzo e l’efficacia delle iniziative attuative della campagna di comunicazione di cui al presente comma.

11. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il comune di Napoli e Asia Spa, gestore di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, presentano un piano di raccolta differenziata adeguato alla popolazione residente. In caso di inadempienza o di mancata attuazione del predetto piano, il Sottosegretario di Stato provvede in via sostitutiva, con oneri a carico del bilancio del comune di Napoli.

12. Al fine di realizzare idonee iniziative di compensazione ambientale e bonifica, il ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Sottosegretario di Stato, promuove la stipula di accordi, anche integrativi di quelli già sottoscritti direttamente dagli enti territoriali interessati, con soggetti pubblici o privati. Agli interventi di cui al presente comma, nel limite massimo di 47 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 si fa fronte a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.289, con le risorse disponibili destinate a tali scopi dalla programmazione del Fondo stesso, in coerenza con il quadro strategico nazionale 2007-2013.



ARTICOLO 12

Corresponsione degli importi dovuti a subappaltatori, fornitori e cottimisti



1. Fermi restando gli obblighi gravanti sulle originarie società affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legge 30 novembre 2005, n.245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n.21, i capi missione possono provvedere alle necessarie attività solutorie nei confronti degli eventuali creditori, subappaltatori, fornitori o cottimisti delle stesse società affidatarie, a scomputo delle situazioni creditorie vantate dalle società affidatarie medesime verso la gestione commissariale.

2. Ai fini del pagamento diretto, le società originariamente affidatarie o eventuali società a esse subentrate dovranno trasmettere i contratti registrati e le fatture protocollate ai capi missione contenenti la parte delle attività eseguite dai soggetti di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 5 e del presente articolo si provvede, nel limite massimo di quaranta milioni di euro, con le risorse del Fondo di cui all’articolo 17.



ARTICOLO 13

Informazione e partecipazione dei cittadini



1. Il ministro dell’Ambiente della tutela del territorio e del mare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto definisce, con proprio provvedimento, le iniziative, anche di carattere culturale e divulgativo, volte ad assicurare l’informazione e la partecipazione dei cittadini e degli enti pubblici e privati, al fine di promuovere il rispetto dell’ambiente, anche stimolando l’adozione di comportamenti e abitudini tali da favorire lo sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Le attività di informazione della popolazione sono attuate in collaborazione con le amministrazioni centrali e territoriali ed in accordo con il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della presidenza del Consiglio dei ministri, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche in collaborazione con soggetti privati.

3. Al fine di assicurare la più compiuta attuazione delle disposizioni di cui alla legge 7 giugno 2000, n.150, nell’ambito del decreto del presidente del Consiglio dei ministri concernente l’organizzazione del Dipartimento della protezione civile sono disciplinate le competenze previste da tale legge, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

4. Il ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca assume, nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, tutte le iniziative necessarie a garantire una ade-guata informazione sui temi ambientali e attinenti alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti.

5. A partire dall’anno scolastico 2008-2009 negli istituti scolastici di ogni ordine e grado della regione Campania, al fine di assicurare agli studenti ogni utile informazione in ordine alla corretta gestione dei rifiuti domestici, vengono assunte specifiche iniziative nell’ambito del-le discipline curricolari, anche mediante ricorso ad attività aggiuntive di insegnamento.

6. Con decreto del ministro dell’Istruzione, dell’univer-sità e della ricerca, di concerto con il ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5, nell’ambito delle risorse disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



ARTICOLO 14

Norma di interpretazione autentica



1. L’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992 n.225, nonché l’articolo 5-bis, comma 5, del decreto legge 7 settembre 2001, n, 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n.401, si interpretano nel senso che i provvedimenti adottati ai sensi delle predette disposizioni non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità di cui all’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n.20.



ARTICOLO 15

Disposizioni per assicurare la complessiva funzionalità dell’Amministrazione



1. In relazione ai maggiori compiti assegnati dal presente decreto, il Sottosegretario di Stato e il Dipartimento della protezione civile sono autorizzati, anche in deroga alla normativa vigente a:

a) prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato e le collaborazioni coordinate e continuative in atto fino alla cessazione delle situazioni di grave necessità in corso e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009;

b) avvalersi di personale di comprovata qualificazione professionale proveniente da enti e aziende pubbliche o private, stipulando all’uopo contratti di diritto privato della durata massima di un anno e, comunque, con scadenza non successiva al 31 dicembre zoo', non rinnovabili.

2. Con ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri è disciplinata l’organizzazione delle strutture dimissione di cui all’articolo 1, comma 3, ai sensi delle relative disposizioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303, e sono determinati gli emolumenti spettanti al personale comunque coinvolto nella gestione delle attività di cui al presente decreto, ivi compreso quello appartenente alle Forze di polizia, alle Forze armate, e al Corpo dei vigili del fuoco.

2-bis. All’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 6-bis, si provvede a valere sulle risorse destinate a interventi di parte corrente di cui all’articolo 17, nel limite di curo 12.214.000.

3. Le risorse finanziarie comunque dirette al perseguimento delle finalità inerenti all’emergenza rifiuti nella regione Campania anche afferenti al Fondo di protezione civile sono insuscettibili di pignoramento o sequestro e sono privi di effetto i pignoramenti già notificati.

3-bis. All’articolo 6, comma 1, del decreto legge 9 ottobre 2006, n.263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n.290, dopo le parole: «insuscettibili di pignoramento o sequestro» sono aggiunte le seguenti: «fino alla definitiva chiusura delle pertinenti contabilità speciali».



ARTICOLO 16

Misure per garantire la funzionalità dell’Amministrazione



1. In relazione ai maggiori oneri assegnati al Dipartimento della protezione civile dal presente decreto:

a) il personale non dirigenziale del ruolo speciale della protezione civile di cui all’articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303, e successive modificazioni, proveniente dai ruoli a esaurimento della legge 28 ottobre l986, n.730, e assunto in ruolo nella ex sesta qualifica funzionale, è immesso, previo espletamento di apposita procedura selettiva, nell’area terza fascia retributiva Fi del medesimo ruolo;

b) al fine di assicurare interventi adeguati alla risoluzione delle problematiche di cui all’articolo 1, il Dipartimento della protezione civile può usufruire di personale specializzato con ruolo dirigenziale, assunto a tempo determinato mediante concorso pubblico, con scadenza al 31 dicembre 2009, anche con contratti di diritto privato. 2. Il Dipartimento per la protezione civile è autorizzato: a) ad avvalersi di una unità di personale dirigenziale appartenente a società a totale o prevalente capitale pubblico ovvero a società che svolgono istituzionalmente la gestione di servizi pubblici, da inquadrare nel ruolo speciale dei dirigenti di prima fascia, di cui all’articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303, e successive modificazioni;

b) a inquadrare nel ruolo speciale dei dirigenti di prima fascia di cui all’articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303, e successive modificazioni, i dirigenti titolari di incarichi di prima fascia presso il Dipartimento della protezione civile ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, che abbiano maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno 5 anni di anzianità nell’incarico.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, lettera a), valutati in curo 35.000 per l’anno 2008 e in curo 70.000 a decorrere dall’anno 2009, si provvede a valere sull’autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303, come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n.244. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 2, lettere a) e b), valutati in euro 0,375 milioni per l’anno 2008 e in euro 0,75 milioni a decorrere dall’anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 89, della legge 24 dicembre 2007, n.244. Il ministro dell’Economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai commi 1, lettera a), e 2, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati di apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell’arti-colo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n.468 del 1978.



ARTICOLO 17

Copertura finanziaria investimenti



1. Nello stato di previsione del ministero dell’Economia e delle finanze è istituito il Fondo per l’emergenza rifiuti Campania, con una dotazione pari a 150 milioni di curo nell’anno 2008, che costituisce limite di spesa per l’attuazione degli interventi di cui al presente decreto, a eccezione di quelle derivanti dagli articoli 11, comma 12, e 16. La dotazione del Fondo di cui al periodo precedente è assegnata alla presidenza del Consiglio dei ministri ed è trasferita, nell’anno 2008, su apposita contabilità speciale per l’attuazione degli interventi di cui al precedente periodo. Una quota della medesima dotazione, pari al 10 per cento, è destinata a spese di parte corrente.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.289, per un importo di 450 milioni di curo, per l’anno 2008, al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica.

2-bis. All’attuazione dell’articolo 16, comma 1, lettera b), si provvede a valere sulle risorse di parte corrente del Fondo per la protezione civile, come determinato dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n.244, e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

3. Il ministro dell’Economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3-bis. Il Sottosegretario di Stato provvede al monitoraggio degli impegni finanziari assunti, a valere sulla contabilità speciale di cui al comma 1, in attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, informando il ministro dell’Economia e delle finanze, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni. Per il periodo strettamente necessario all’adozione dei predetti provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa rispetto alla dotazione del Fondo di cui al comma 1 si provvede a valere sul Fondo per la protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n.225.

3-ter. Con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni, sono definiti criteri, tempi e modalità per l’acquisizione al bilancio dello Stato, attraverso la riduzione dei trasferimenti, di somme corrispondenti alle entrate previste dalla riscossione della tassa o della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani dei comuni riconosciuti, sulla base dei criteri determinati dal decreto medesimo, inadempienti agli obblighi relativi all’attività di raccolta e smaltimento dei suddetti rifiuti. La disposizione di cui al presente comma si applica anche in relazione alle somme già destinate dallo Stato alle regioni interessate dalla dichiarazione dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n.225. Relativamente alla quota della tariffa riferita alla contribuzione statale, il de-creto determina, con riferimento agli enti che rientrino in entrambe le fattispecie di cui al primo e al secondo periodo del presente comma, l’importo delle somme da acquisire al bilancio dello Stato, in misura tale da non pregiudicare l’equilibrio finanziario degli enti medesimi.



ARTICOLO 18 Deroghe



1. Per le finalità di cui al presente articolo e fermo restando il rispetto dei principi dell’ordinamento comunitario e dei principi fondamentali in materia di tutela della salute, della sicurezza sul lavoro, dell’ambiente e del patrimonio culturale, il Sottosegretario di Stato e i capi missione sono autorizzati, ove necessario per la salvaguar-dia della salute pubblica e per il tempo strettamente necessario a garantire la tutela di tale interesse, a derogare alle seguenti disposizioni:



regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, articoli 216 e 217;



legge 20 marzo 1865, n.2248, recante «Legge sui lavori pubblici» articoli 7 e 11, allegato F, titolo VI, articolo 331;



regio decreto 18 novembre 1923, n.2440, e successive modificazioni, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazio-ne del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»; in particolare titolo I, articoli 3,5, 6, secondo comma, 7,8, 9,11, 13, 14, 15, 19, 20;



regio decreto 30 dicembre 1923, n.3267, recante «Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani» articoli 1, 7, 8, 12, 17;



regio decreto 23 maggio 1924, n.827, recante «Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato» e successive modificazioni, titolo Il, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 119;



legge 16 giugno 1927, n.1766, recante «Conversione in legge del regio decreto 22 maggio 1924, n.751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del regio decreto 28 agosto 1924, n.1484, che modifica l’articolo 26 del regio decreto 22 maggio 1924, n.751, e del regio decreto 16 maggio 1926, n.895, che proroga i termini assegnati dall’articolo 2 del regio decreto legge 22 maggio 1924, n.751», articolo 12; e regio decreto 26 febbraio 1928, n.332, recante «Regolamento usi civici del Regno»; e legge 17 agosto 1942, n.1150,recante «Legge urbanistica» titoli I, II e III;



legge 30 novembre 1950, n.996, recante «Definitività dei provvedimenti adottati dai prefetti, in base all’articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n.2248»;



Dpr 10 gennaio 1957, n.3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato» articolo 56;



legge 18 dicembre 1973, n.836, recante «Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali»; articolo 8, comma 1, secondo periodo;



legge 28 gennaio 1977, n.10, recante «Norme per l’edificabilitàdei suoli» articoli 1,2, 3, 4, 5 e 10;



Dpr 24 luglio 1977, n.616, recante «Attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, alle province ed alle comunità montane», articoli 69, 81, 82 e 101;



legge regione Campania 31 ottobre 1978, n.51, e successive modificazioni, articoli 25, 26,27,28 e 29;



legge regione Campania 7 gennaio 1983, n.9, articoli 2 e 5;



decreto legge 27 giugno 1985, n.312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n.431, recante «Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale»;



Dpr 24 maggio 1988, n.203, recante «Attuazione delle direttive Cee concernenti norme in qualità dell’aria relativamente a specifici agenti inquinanti ed inquinamento prodotto da impianti industriali ai sensi dell’articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n.183» articoli 6, 7, 8 e 17;



legge 7 agosto 1990, n 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;



legge 6 dicembre 1991, n.394, recante «Legge quadro sulle aree protette» articoli 6, 11 e 13;



legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n.10;



legge della regione Campania 1º marzo 1994, n.11;



Dpr 20 aprile 1994, n.373, recante «Regolamento recante devoluzione delle funzioni dei Comitati interministeriali soppressi e per il riordino della relativa disciplina»;



legge della regione Campania 13 aprile 1995, n.17;



Dpr 5 giugno 1995, recante «Istituzione dell’Ente parco nazionale del Vesuvio», Allegato A articoli 3, 4, 5, 7 e 8;



legge 14 novembre 1995, n.481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità» articolo 2, comma 12 e articolo 3, commi 1 e 7;



Dpr 12 gennaio l998, n.37, «Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n.59»;



legge della regione Campania 13 agosto 1998, n.16, articoli 10 e 11;



Dpr 10 ottobre 1998, n.408, recante «Regolamento recante norme sulla revisione generale periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi» articoli 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 16, e 18;



decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, «Attuazione della direttiva 96/92/Ce recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica», articolo 3, comma 12 e articolo 15;



Dpr al dicembre 1999, n.554, recante «Regolamento d attuazione della legge 11 febbraio 1994, n.109, legge quadro in materi.a di lavori pubblici e successive modificazioni», articoli 9 e 12;



decreto del ministro dei Lavori pubblici 19 aprile 2000, n.145, recante «Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n.109, e successive modificazioni», articoli 29 e 30;



decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, recante «Testo unico dellè leggi sull’ordinamento degli enti locali», articoli 50 e 54;



Dpr 8 giugno 2001, n.327, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità» così come modificato e integrato dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n.302;



legge 27 dicembre 2002, n.289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge Finanziaria 2003)», articolo 24;



decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36, «Attuazione della direttiva 1999/31/Ce relativa alle discariche di rifiuti» articoli 5, 7, fermo il rispetto dell’articolo 6 della direttiva 1999/31/Ce del Consiglio, del 26 aprile 1999; articoli 8, 9 e 10, limitatamente alla tempistica e alle modalità ivi previste, 14, fermo il rispetto dell’articolo 10 della citata direttiva 1999/31/Ce; punto 2.4.2 dell’allegato I, quarto capoverso;



decreto del ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio in data 13 marzo 2003 articoli 2, 3 e 4, pubblicato nella «Gazzetta Ufîiciale» n.67 del 21 marzo 2003;



decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137» come modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n.63, e dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n.62, articoli 20, 21, 22, 25, 26, 28, 45, 46, 135, 142, 143, 146, 147; 150, 152, 169, 181;



decreto del ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 agosto 2005, recante «Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica» articoli 1, comma 2,3, comma 1, 4 commi 1 e 3, 6, 7, 8,, 10, comma 3;



decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante «Norme in materia ambientale» articoli 178, limitatamente ai commi 4 e 5, 182, 193, 194, limitatamente ai commi 5 e 6, 202, 205,208, 212, limitatamente ai commi da 5 a 13, 214, 215, 216, 238;



decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/Ce» articoli 3, 6, 7, 29, 34, 37, 40, 48, 53, 55, 56, 57, 67, 72, 75, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 118, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 132, 133, 141, 144 titolo III, capo IV - sezioni I, II e III 241 e 243 e relative disposizioni del Dpr 21 dicembre 1999, n.554;



decreto legge 9 ottobre 2006, n.263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n.290, recante «Misure straordinarie emergenza rifiuti Campania» articolo 1, comma 1, articolo 3, comma 1-ter;



legge 27 dicembre 2006, n.296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge Finanziaria 2007)» articolo 1, commi 1117 e 1118;



decreto legge 11 maggio 2007, n.61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n.87, recante «Interventi straordinari per emergenza settore smaltimento rifiuti Campania», articolo 1, comma 3, articolo 3;



legge della regione Campania 28 marzo 2007, n.4, come modificata dalla legge regionale 14 aprile 2008, n.4;



decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, recante «Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», articoli 18, 46, 225 e allegati;



le normative statali e regionali in materia di espropriazioni, salvaguardando il diritto di indennizzo dei soggetti espropriandi;



leggi regionali strettamente collegate agli interventi da eseguire.



ARTICOLO 19

Cessazione dello stato di emergenza nella regione Campania



1. Lo stato di emergenza dichiarato nella regione Campania, ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n.225, cessa il 31 dicembre 2009.



ARTICOLO 19-bis

Relazione al Parlamento



1. Entro il 31 dicembre 2008 e, successivamente, ogni sei mesi, il Governo presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, con particolare riferimento alle misure previste dagli articoli 5, 6, 8, 9, 10, 11 e 18, nonché sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti. Nella relazione è fornita dettagliata illustrazione dell’impiego del Fondo di cui all’articolo 17 e di ogni altro finanziamento eventualmente destinato alle finaìità del presente decreto, con distinta indicazione degli interventi per i quali le risorse sono state utilizzate. La relazione espone, altresì, le modalità con cui, nel ricorrere alle deroghe di cui all’articolo 18, è stato assicurato il rispet-to dei principi fondamentali in materia igienico-sanitaria.



ARTICOLO 20

Entrata in vigore



1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

______________________________________________

L’articolo unico della legge di conversione così dispone

ARTICOLO 1

1. Il decreto legge 23 maggio 2008, n.90, recante misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile, è convertito in legge con le modificazioni riportate în allegato alla presente legge.

2. È abrogato il decreto legge 17 giugno 2008, n.107. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto legge n.107 del 2008.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale».

6 commenti:

  1. GENTILISSIMO ABATE
    ESSENDO UN DELFINO ERRANTE NEL REGNO UNITO SEGUO DA LONTANO VIA GIORNALI CON FORTE INTERESSE LA VICENDA ILVA.
    LEGGO DAL CORRIERE DELLA SERA:"Decisa, invece, è la risposta del governo che ha annunciato un incontro sul caso Ilva. L'allarme al siderurgico è stato oggetto di un incontro al Quirinale tra il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, e il premier, Mario Monti. Secondo quanto si apprende in vista del prossimo consiglio dei ministri potrebbe essere presentato un decreto legge."

    ORA MI DOMANDO INNANZI TUTTO COME MAI QUESTO SPLENDIDO GOVERNO HA DECISO SOLO OGGI DI FARE QUALCOSA? LA TRAGEDIA DELL'INQUINAMENTO ILVA VA AVANTI DA PIU' DI 30 ANNI OVVERO DA MOLTO PRIMA DELLA VENDITA AL SIG. RIVA NEL 1995
    SENZA PERO PUNTARE IL DITO VERSO LEGISLATURE PRECEDENTI (COSA CHE COMUNQUE MI RISULTA MOLTO INDIGESTA) COME MAI QUESTO GOVERNO IN CARICA DA UN ANNO NON HA AGITO PRIMA VISTO CHE LA PROCEDURA GIUDIZIARIA VERSO L'ILVA VA AVANTI DA ANNI?
    OLTRETUTTO CHE CAZZO VOGLIONO DECRETARE?
    PURTROPPO TEMO DI SAPERE LA RISPOSTA MA GRADIREI COMUNQUE LA SUA OPINIONE

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    1. Caro delfino errante per le terre d'Albione,

      tutto ineccepibile quel che scrive.
      Decenni di processi, di rilevazioni e decessi non hanno mai portato nessuno dei governi succedutisi a spingere verso ammodernamenti o riconversioni.
      Tutti si sono pasciuti di un equilibrio costruito negli anni '50 e mai toccato. Sindacati, partiti, imprese, tutti avevano il loro a discapito della cittadinanza.
      La popolazione locale, del resto, ha preferito a lungo stipendi e quieto vivere, finchè non ha iniziato a contare un'enorme quantità di decessi... per tacere della stampa, della televisione e dei politici tarantini, tutti preoccupati, da sempre, di non interferire troppo negli affari del siderurgico. Preoccupazione non disinteressata.

      Il discorso del ministro Clini, tenuto alla camera oggi mentre infuriava la bufera e i fulmini colpivano le ciminiere, è stato più che degno di tal passato.
      E degno anche della proprietà ILVA, che traccheggia da decenni ed oggi ancor più, palesemente disinteressata ad investire su di una fabbrica spacciata, ma da cui potrebbe tirar fuori ancora qualche centinaio di milioni di euro e forse qualche vendita pilotata a livello geopolitico. Immagino che Fabio Riva, o' latitant', sia a zonzo anche per questi affari... e non a caso in America.

      Cosa voglia fare il governo è chiaro. Non possedendo risorse per statlizzare nè per sostituirsi ai Riva (cosa peraltro vietata nella comunità europea), vuole autorizzare il prosieguo della produzione rebus sic stantibus, simulando investimenti futuri rivolti alla riduzione delle emissioni inquinanti. Senza mai farli. Anche perchè, come tanti nostri post hanno dimostrato, ciò significa rifare un buon 80% dell'esistente.
      Più o meno quel che hanno fatto tutti per decenni, ogni volta uscendo con norme nuove di cui mai nessuno ha poi davvero controllato l'applicazione.
      Il problema è come possano raggiungere l'obiettivo per via di decreto, posto che la magistratura tarantina, vuoi per una ragione vuoi per l'altra, ha prodotto atti blindati e conseguenziali e dà l'impressione di non fermarsi davanti a nulla, nè a Chiesa, nè a Digos, nè a sindaci nè a ministeri...

      Ritengo proveranno a prendere spunto dalla legge qui pubblicata, ma c'è parecchio da dire in merito. Il prossimo post sarà a ciò dedicato.
      Grazie per l'attenzione.

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    2. GRAZIE
      RIMANGO PERPLESSO SUL CONTENUTO DEL DECRETO VISTO CHE SAREBBE IN NETTO CONTRASTO CON TUTTE LE LEGGI ITALIANE ED EUROPEE (L'ADEGUAMENTO AI CRITERI DELL'AIA E' UNA STRONZATA INAPPLICABILE IN TERMINI PRATICI E QUESTO LO SANNO TUTTI)
      COMUNQUE VADA SARA' UN SUCCESSO.... COME SAN REMO

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  2. non si applica la procedura penale ordinaria ? Incredibile.

    Aveva ragione il vecchio Pannella, tutti novelli Eichmann

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    1. Non è rimasta loro alcuna alternativa, se vogliono perpetrare nell'abuso e difendere fino alla morte l'esistente. C'è abbastanza banalità del male, si...

      Obiettivamente la faccenda è però di difficile soluzione, anche per indegno decreto anticostituzionale.
      Le similitudini col caso di Acerra (oppure dei cantieri TAV), già aberranti di per sè, sono infatti molto relative.
      Ad ogni modo, il massimo dell'abuso e dell'inefficienza che un paese "moderno" possa mostrare.

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    2. PREGO LEGGERE IL SEGUENTE ARTICOLO CHE CONFERMA TUTTE LE NEFASTE PREVISIONI:
      http://www.corriere.it/economia/12_novembre_28/clini-ilva_dcf51304-3953-11e2-8eaa-1c0d12eff407.shtml

      ALCUNI PASSAGGI:"Il governo intanto sta lavorando su un decreto, di due articoli, da sottoporre al consiglio dei ministri: per 24 mesi, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto, l'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata il 26 ottobre all'Ilva, «esplica in ogni caso effetto» e per ciò, dopo l'ok al decreto, «è in ogni caso autorizzata la prosecuzione dell'attività». Nel secondo articolo si prevede che durante i 24 mesi indicati «la responsabilità della conduzione degli impianti dello stabilimento resta, anche ai fini dell'osservanza di ogni obbligo, di legge o disposto in via amministrativa, inerente il controllo delle emissioni, imputabile esclusivamente all'impresa titolare dell'autorizzazione all'esercizio degli stessi sotto il controllo dell'autoritá amministrativa competente». Ovvero all'Ilva stessa. Alla scadenza dei due anni, «previa verifica dell'integrale osservanza degli obblighi», l'Autorità amministrativa competente procede «entro 15 giorni alla conferma o alla revoca del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale», con «ogni conseguenza prevista dalla normativa di legge».

      CIOE' ILVA RIMANE APERTA GLI DICIAMO DI METTERE LA FABBRICA IN ORDINE COME DA AIA E TRA DUE ANNI VEDIAMO. PECCATO CHE ILVA HA GIA' DETTO DI AVERE UN PIANO DI RISANAMENTO DIVERSO DA QUANTO PREVISTO NEL DETTAGLIO DALL'AIA

      «Dire, come qualche mascalzone ha scritto sulla stampa, che con il decreto il governo legittima gli omicidi a Taranto», usa «toni fuori dalla legalità e dalla legittimità. Sono «storie che non servono ad affrontare la crisi di Taranto, ma a far crescere tensione sociale e angoscia sulla base di informazioni che sono totalmente false».

      INNANZI TUTTO MASCALZONE E' SEMMAI LUI E LA SITUAZIONE DI ILLEGALITA' E' QUELLA PRESENTE DA DECENNI NON IL TONO SU UN ARTICOLO
      RIGUARDO ALLA SOLUZIONE PER AFFRONTARE LA CRISI DI TARANTO:

      1) LO STATO PAGA UNA COMPENSAZIONE A TUTTE LE FAMIGLIE DI TARANTO PER DANNI ARRECATI ALLA SALUTE DEI SUOI CITTADINI A CAUSA DI MANCATA MANUTENZIONE SOTTO GESTIONE STATALE FINO AL 1995

      2) LO STATO PAGA MOMENTANEAMENTE CASSA INTEGRAZIONE AGLI OPERAI E SUCCESSIVAMENTE DECIDE SE TENERE APERTO LO STABILIMENTO E METTERLO A NORMA O AFFRONTARE I COSTI SOCIALI DELLA SUA CHIUSURA RIVALENDOSI POI FINANZIARIAMENTE SU INADENPIENZE DEL GRUPPO RIVA QUALORA DOVESSERO ESSERE DIMOSTRATE IN SEDE PENALE

      QUESTO MI PARE GIUSTO E LINEARE CON UN PICCOLO PARTICOLARE: LO STATO NON HA I SOLDI E PREFERISCE LA SOLUZIONE ARRAFFAZZONATA
      COME MAI NON HA I SOLDI? PERCHE' SE LI E' SPESI TUTTI IN AMMINISTRATORI, POLITICI, MINISTERI ETC ETC

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